NORMATIVA & INFO

Il regime fiscale sull’auto aziendale - Gli esperti rispondono

 

QUESITO: ci sarebbe utile una panoramica generale sul corretto trattamento tributario da riservare, ai fini delle imposte dirette ed indirette, alle auto aziendali. Quali sono le differenti percentuali di deducibilità dell’Iva? Quali le percentuali di deducibilità di Irpef e Ires? Quali sono le differenze tra acquisto in proprietà, leasing e noleggio?

 

La fiscalità dell’auto non è influenzata dalle diverse modalità di acquisizione del bene. In altre parole ai fini delle imposte indirette (Iva) tra acquisto dell’auto in proprietà, leasing, noleggio o locazione non ci sono sostanziali differenze. Qui di seguito riportiamo una sintesi riepilogativa della fiscalità diretta (Ires e Irpef) e indiretta (Iva) relativa all’auto aziendale. 

 

Fiscalità dell'auto

Tabella da AUTO AZIENDALI MAGAZINE

Riportiamo di seguito i riferimenti normativi sulla fiscalità dell'auto

 

Deducibilità dei costi

L’art. 164 del TUIR rappresenta la norma di riferimento che regola la deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli utilizzati nell’ambito dell’esercizio di impresa, arte o professione.

 

La Disciplina IVA

L’art. 19-bis1 rappresenta la norma di riferimento che regola la detraibilità dell’IVA per i veicoli e autoveicoli aziendali.

 

La Disciplina delle spese di trasferta L'art. 33 del decreto-legge 23/2/1995 n. 41 (convertito con legge 22/3/1995 n. 85) ha limitato al costo di percorrenza o alla tariffa di noleggio di autoveicoli di 17 hp (se a benzina) o di 20 hp (se diesel) la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese per trasferte di dipendenti o di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, autorizzati a servirsi di autovettura propria o noleggiata.

Si possono consultare le tabelle sul sito ACI le quali  indicano i valori del costo medio di percorrenza per gli autoveicoli di 17 hp a benzina o di 20 hp a gasolio. Possono quindi costituire un utile riferimento per quantificare, nei limiti previsti dalla legge, le spese di trasferta da dedurre dal reddito d'impresa.

Trattandosi di materia avente rilevanza fiscale,  suggeriamo di prendere contatto, per ogni esigenza di chiarimento, con gli Uffici della locale Amministrazione Finanziaria.

Fringe Benefit

L’assegnazione dell’auto anche per finalità non strettamente lavorative, costituisce uno strumento di integrazione alla normale retribuzione e viene considerato un asset fondamentale nel piano di incentivazione del personale. Tale forma di remunerazione è fortemente agevolata dal fisco italiano.

Tecnicamente, il legislatore, definisce tale tutti quei “valori” scaturenti dal rapporto di lavoro, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali. Tuttavia, per alcune tipologie di benefit e, segnatamente, per quelle indicate al comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, a tale principio generale si sostituisce un criterio forfetario, determinato dal legislatore in via presuntiva. L’ipotesi di concessione in uso promiscuo al dipendente o al collaboratore coordinato dell’autovettura aziendale rientra in quest’ultima fattispecie. In particolare per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali di l’Automobile Club d’Italia.

L’ACI pubblica sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 Dicembre di ogni anno e, al contempo, sul proprio sito Internet le tabelle utili per la determinazione del fringe-benefit. Sono suddivise per tipo di alimentazione e per tipo di marca e modello. Qualora l’autoveicolo utilizzato promiscuamente dal dipendente non sia compreso tra quelli inclusi nelle tabelle ACI, come nel caso di nuovi modelli, l'importo del fringe benefit dovrà essere determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile al modello in questione.